Il diritto d'autore
Il diritto d'autore
Quando si parla di “diritto di autore” si fa riferimento ai diritti che riguardano:
I termini copyright e Legge sul diritto di autore sono utilizzati spesso come sinonimi, ma in realtà riguardano sfere differenti
copyright
Il copyright, nell’accezione di diritto patrimoniale, si diffonde negli ordinamenti di tipo anglosassone e ha per oggetto i diritti che spettano all’autore, con particolare riguardo agli aspetti economici dal momento che si occupa dei diritti di copia ovvero dei diritti sulle riproduzioni dell’opera.
Nel resto dell’Europa, e in Italia, il diritto di autore ha per oggetto il riconoscimento del diritto morale dell’autore, legato alla paternità dell’opera.
Si tratta di un diritto irrinunciabile tanto che per la legge sul diritto di Autore non è possibile, neppure dopo che si siano ceduti i diritti economici, omettere il nome dell’autore.
Il non indicare il nome dell’autore costituisce un illecito con conseguenze rilevanti.
Il copyright nei sistemi anglosassoni si acquista con il deposito dell’opera all’ufficio del Copyright.
Diritto d'autore
Il diritto di autore nasce con la creazione dell’opera, intesa come espressione del lavoro intellettuale senza necessità di alcun deposito formale dell’opera.
È dunque dall’atto creativo che si origina il diritto. La Suprema Corte con la sentenza 16.6.20111 n 13249 ha stabilito che” il concetto giuridico di creatività, al quale si riferisce l’art 2576 cc, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma rappresenta la personale ed individualizzata espressione di una oggettività appartenente ad uno dei campi previsti dalla legge e si individua con l’apporto personale ed individuale”.
L’autore dell’opera ne dispone automaticamente, SEMPRE CHE SIA INEDITA, ed è titolare del diritto esclusivo di utilizzare l’opera, di autorizzare o rifiutarne la riproduzione, la distribuzione e l’esecuzione.
In Italia questi diritti sono disciplinati dal Codice Civile agli articoli art. 2575-2583 sia dalla Legge 633 del 22.4.1941.
L’art 2575 cc recita “formano oggetto del diritto di autore le opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze alla letteratura alla musica alle arti figurative all’architettura al teatro alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressone.” Tali opere che possono essere brevetti marchi fanno parte di un concetto più ampio e cioè la proprietà intellettuale, che pure trova tutela nel nostro ordinamento.
DIRITTI MORALI (Tutela dell’autore)
Nell’ambito dei diritti morali che hanno lo scopo di tutelare la personalità dell’autore possiamo trovare:
Il diritto alla paternità dell’opera: questo diritto consente all’artista di rivendicare la propria qualità di autore, e ciò può avvenire anche dopo la vendita dell’opera e nei confronti dell’acquirente.
Il diritto all’integrità dell’opera: la legge sul diritto di autore consente all’artista di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o modifica, che possa recare pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.
Il diritto di pubblicazione: l’autore ha il diritto esclusivo di decidere se pubblicare o meno l’opera, tale diritto può essere esercitato anche dagli eredi, salvo che l’artista abbia escluso tale possibilità.
Il diritto di ritirare l’opera dal commercio: questo diritto spetta esclusivamente all’autore e può essere fatto valere solo quando ricorrono gravi ragioni morali. In questo caso, tuttavia l’artista dovrà indennizzare il titolare dei relativi diritti economici
I diritti morali sono illimitati nel tempo in quanto durano per sempre e possono essere fatti valere anche dagli eredi.
I diritti morali riguardano diversi diritti: in particolare l’autore ha il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, e dunque di essere pubblicamente indicato e riconosciuto con l’ideatore e ciò anche nell’ipotesi in cui gli venga attribuita un’opera non sua o diversa da quella da lui creata. Allorché poi qualcuno con l’inganno si attribuisca la paternità di un’opera si parla di plagio. Il vero autore può ottenere giudizialmente la distruzione dell’opera, oltre al risarcimento del danno.
L’autore ha diritto ad essere valutato dal pubblico per l’opera così come l’ha creata e a conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell’opera. Tale diritto ha la finalità di tutelare le modifiche dell’opera oltre che il” modus” di comunicare l’opera che possa falsarne la percezione e cioè il giudizio da parte del pubblico.
L’art 142 L 633/41 riconosce all’autore dell’opera il diritto al pentimento. E cioè consente all’autore di ritirare l’opera dal commercio se concorrono gravi ragioni morali. L’autore in tal caso è obbligato a corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato il diritto di riprodurre diffondere eseguire e rappresentare o mettere in commercio l’opera.
Si tratta di un diritto inalienabile ed irrinunciabile che a differenza degli altri diritti morali cessa con la morte dell’autore e non può essere trasmesso agli eredi.
Esiste anche un diritto di inedito. Dal momento che l’autore è l’unico che può decidere se pubblicare un’opera o meno, così come di scegliere liberamente il momento in cui pubblicare, è sempre l’autore che può decidere se lasciarla per sempre nell’inedito e quindi di non pubblicarla.
Avvocato Giuliana Lolli
Studio Legale Lolli Milano